Una Nota esplicativa del Dicastero per i Testi Legislativi si pronuncia sul divieto di cancellazioni nel Registro parrocchiale dei battesimi.
Il Diritto Canonico stabilisce chiaramente che le iscrizioni nel Registro dei Battesimi non possono essere modificate o cancellate, eccetto per correggere eventuali errori di trascrizione.
Questo registro – precisa la Nota – ha lo scopo fondamentale di attestare in modo certo l’avvenuta celebrazione di determinati atti, permettendo di verificarne l’effettiva esistenza.
Il canone 535 del Codice di Diritto Canonico (CIC) impone a ogni parrocchia di tenere obbligatoriamente un proprio Registro dei Battesimi. Questo registro, che la parrocchia è tenuta a custodire a norma del canone 535 §1 CIC, serve per annotare i sacramenti che, come il Battesimo, la Chiesa Cattolica amministra una sola volta.
Essendo il Battesimo la porta d’accesso agli altri sacramenti, accanto alla sua annotazione vengono eventualmente registrate l’amministrazione di sacramenti non reiterabili come la Cresima e l’Ordine sacro, e altri atti significativi come la celebrazione del matrimonio (che non può essere rinnovato se non in seguito a una dichiarazione di nullità del vincolo), la professione perpetua in un istituto religioso (che comporta l’impedimento al matrimonio, cfr. can. 535 §2 CIC), il cambiamento di rito (cfr. can. 535 §2 CIC) e l’adozione (cfr. can. 877 §3 CIC), la quale genera nella Chiesa un impedimento matrimoniale (cfr. can. 1094 CIC).
Di conseguenza, il Registro dei Battesimi costituisce una prova oggettiva di azioni sacramentali, o relative ai sacramenti, compiute storicamente dalla Chiesa. Si tratta di eventi storici ecclesiali di cui è necessario tener conto per il buon funzionamento amministrativo-pastorale, per ragioni teologiche, per la sicurezza giuridica e anche per la possibile tutela dei diritti della persona coinvolta e di terzi.
Pertanto, non è ammessa la modifica o la cancellazione dei dati registrati, salvo per rettificare errori di trascrizione. Sebbene il canone 535 CIC non lo affermi esplicitamente, questo divieto assoluto si deduce chiaramente dalla formulazione imperativa delle norme che prescrivono l’iscrizione e la certificazione degli atti. Senza queste norme generali sull’obbligatorietà della registrazione del Battesimo, la Chiesa stessa non potrebbe realizzare la sua attività sacramentale, poiché la ricezione “valida” dei Sacramenti presuppone la certezza dell’avvenuto Battesimo.
Un ministro non può consentire la celebrazione di altri sacramenti senza la certificazione dell’avvenuto Battesimo.
Nel Registro di Battesimo devono invece essere annotate, per disposizione di legge, eventuali nuove circostanze rilevanti indicate dal diritto canonico, che abitualmente devono essere comunicate al parroco, in quanto responsabile del Registro. Questo è il caso, come già accennato, dell’effettiva ricezione della Cresima, dell’Ordine sacro, della celebrazione del matrimonio, della professione religiosa, del cambiamento di rito e dell’adozione.
La mancata registrazione di questi atti ostacolerebbe la normale e semplice amministrazione dei sacramenti nella Chiesa, non essendo ragionevole dover indagare di volta in volta e nei singoli casi l’effettiva previa ricezione di quegli atti sacramentali che sono requisito di validità per ricevere altri sacramenti.
Il Registro di Battesimo non è un elenco di membri della Chiesa, ma una registrazione dei battesimi celebrati. Avendo come unico scopo quello di attestare un “fatto” storico ecclesiale, non intende accreditare la fede religiosa delle singole persone o la loro appartenenza alla Chiesa. Infatti, i sacramenti ricevuti e le registrazioni effettuate non limitano in alcun modo la libera volontà di quei fedeli cristiani che, in virtù di essa, decidono di abbandonare la Chiesa.
Nel Registro del Battesimo dovrà essere eventualmente annotato l’‘actus formalis defectionis ab Ecclesia Catholica’, quando una persona manifesta la volontà di abbandonare la Chiesa Cattolica. Sebbene i dati contenuti nei Registri della Chiesa non possano essere cancellati, in considerazione della finalità del registro stesso e dell’interesse di tutti i soggetti coinvolti, su semplice richiesta della persona interessata è consentito aggiungere le sue dichiarazioni di volontà in tal senso nel contesto di un’udienza in contraddittorio.
Il Registro di Battesimo permette il rilascio di certificati attestanti l’avvenuta ricezione del battesimo qualora la persona interessata intenda ricevere altri sacramenti. In tal caso, oltre a comprovare la condizione di battezzato della persona, la registrazione è una garanzia nei confronti di terzi nella Chiesa Cattolica, sia nel caso della celebrazione del matrimonio, sia nei confronti di coloro che hanno il compito di assicurare la valida amministrazione di successivi sacramenti o l’assunzione di specifici impegni (come la professione perpetua nella vita religiosa), per i quali il Battesimo è un requisito necessario.
L’intero ordinamento canonico è coerente con questi principi. Il canone 869 CIC, ad esempio, non rappresenta in alcun modo un’ipotesi di nuova amministrazione del battesimo. Esso permette solamente al ministro di amministrare il Battesimo sub conditione nei casi in cui risulti “incerto” se un soggetto – di solito un bambino – abbia ricevuto il sacramento. In tali situazioni non si tratta di una nuova amministrazione del Battesimo, poiché il ministro pone come condizione di efficacia del suo atto la sua intenzione di non amministrare il Battesimo qualora il soggetto fosse già stato battezzato.
Infatti, la condizione di battezzato è un elemento “oggettivo”, e non è possibile battezzare chi è già battezzato, poiché tale azione sarebbe semplicemente “nulla” dal punto di vista sacramentale.
Per la registrazione degli atti è necessario avere una notizia certa dell’evento accaduto. Per questo motivo, il canone 875 CIC richiede che nella celebrazione del battesimo – come del resto in altri sacramenti non reiterabili – sia presente almeno un testimone, affinché la sua attestazione fornisca al responsabile del Registro la necessaria certezza del fatto avvenuto che è tenuto a registrare. Questo testimone non si sostituisce al Registro, ma costituisce solo un elemento di certezza per chi deve effettuare la registrazione.
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